ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE "ISTRUZIONE UNITA SCUOLA"

Statuto IUniScuola ( ASSOCIAZIONE " ISTRUZIONE UNITA SCUOLA"

ASSOCIAZIONE "ISTRUZIONE UNITA SCUOLA" in siglaIUniScuola
rilasciato il 16.10.2006
prot. Aran 8882
Art. 1 - Costituzione e denominazione
È costituita l'Associazione ” Istruzione Unita Scuola”, in sigla IUniScuola, pluralista e indipendente con sede principale in Milano,Italia, ed ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.
Art. 2 Dipendenze o sedi periferiche
L’associazione, previa delibera della Direzione Generale, può costituire dipendenze o sedi periferiche regionali o di istituti scolastici in altre località, in Italia o all’estero dotate o
meno giuridica e patrimoniale.Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome:”IUniScuola”seguito dalla località della sede.
Art.3– Finalità
Le finalità della IUniScuola sono di:
1) valorizzare la scuola pubblica, favorendo ingresso ed accoglienza di tutti, con particolare riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alla tutela delle lingue e delle culture minoritarie;
2) favorire l’autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali gli organismi rappresentativi, salvaguardando la loro autonomia per la tutela del diritto di libertà di tutte le componenti;
3) rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale, il personale della scuola italiana (Dirigenti, Docenti, e A.T.A.) di ogni ordine e grado e dell’università, al fine di accrescerne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche;
4) difendere la libertà e la laicità dell’insegnamento, promovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell’istruzione;
5) contribuire ad affermare la dimensione europea dell’istruzione, anche attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze ed il confronto tra i diversi modelli organizzativi;
6) promuovere,anche in collaborazione con altre associazioni, iniziative per la valorizzazione della professionalità del personale della scuola anche nei suoi aspetti economici e in quelli relativi allo stato giuridico;
7) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l’organizzazione delle iniziative sindacali, culturali e assistenziali.
Art. 4- Modi di attuazione dello scopo sociale
Per il perseguimento degli scopi di cui all’art.3, l’Associazione anche in collaborazione con università, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, promuoverà attività di:
- formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola;
- realizzazione di progetti di integrazione scuola-lavoro;
- orientamento scolastico e professionale;
- studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche disciplinari e trasversali e su questioni d’interesse scolastico ed extrascolastico;
- consulenze e realizzazione su progetti d’innovazione ordinamentale e didattica;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non;
- promozione culturale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni all’estero, scambi d’insegnanti e studenti;
- realizzazione di progetti finanziati interamente o parzialmente dall’Unione Europea
Essa presenterà ad ogni livello di rappresentanza elettiva dell’istruzione, proprie liste di candidati.
L’Associazione elaborerà piattaforme contrattuali e parteciperà alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.
Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi.
Art. 5 – Associati
Hanno titolo all’iscrizione all’Associazione personale della scuola italiana e dell’università, in formazione, in servizio o in quiescenza, e coloro che svolgono attività di ricerca e formazione nel campo dell’istruzione e della formazione. Le modalità d’iscrizione e la perdita della qualità di associato sono stabilite dal Regolamento interno dell’Associazione.

Art. 6- Organizzazione
Sono Organi dell’Associazione:
• Il Congresso;
• Il Consiglio Generale;
• La Direzione Generale;
• Il Presidente;
• Il Collegio dei Probiviri.
Art. 7– Congresso
Il Congresso è costituito dai rappresentanti eletti dalle rispettive istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal regolamento, in ragione di un rappresentante per ordine di scuola ed ateneo con almeno 20 associati, dai membri della Direzione Generale e dal Presidente. Esso è, in via ordinaria, convocato ogni quattro anni dal Presidente e, in via straordinaria, dal Consiglio Generale con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti.
Al Congresso spetta determinare le linee politico-programmatiche dell’Associazione, eleggere il Presidente, approvare modifiche allo Statuto.
Art. 8- Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è costituito dal Presidente dell’Associazione, dai componenti della Direzione Generale e dai Coordinatori delle Sezioni Regionali.
Il Consiglio Generale, in via ordinaria, è convocato dal Presidente dell’Associazione e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Al Consiglio Generale spetta:
1) Deliberare, in coerenza con le linee programmatiche approvate dal Congresso, il Piano delle attività dell’Associazione;
2) Elaborare la relazione annuale sull’istruzione;
3) Approvare le piattaforme contrattuali proposte dall’Associazione e autorizzare la firma dei relativi contratti;
4) Eleggere il Collegio dei Probiviri;
5) Proporre, con la maggioranza dei due terzi, modifiche allo Statuto;
6) Approvare, con la maggioranza assoluta, modifiche al Regolamento interno dell’Associazione.
7) Approvare il rendiconto finanziario e il bilancio preventivo;
8) Stabilire la misura della quota associativa;
9) Stabilire la percentuale della quota associativa spettante alle Sezioni di Istituti scolastici;
10) Nominare un Revisore dei Conti, cui spetta accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture;
11) La Direzione Generale ha il potere di commissariare il consiglio regionale in caso di irregolarità o per attività non conformi agli obiettivi e scopi sociali.
Art. 9- Direzione Generale
La Direzione Generale è composta, di norma, da non più di nove membri, nominati dal Presidente.
La Direzione Generale collabora con il Presidente nell’attuazione del Piano delle attività deliberato dal Consiglio. Ai componenti della Direzione Generale sono affidate dal Presidente specifiche deleghe.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente, dura in carica quattro anni, rieleggibile, rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e firma, per conto di questa tutti, gli atti attinenti ai giudizi ed ai rapporti verso terzi.
Al Presidente spetta inoltre:
1) Convocare e presiedere la Direzione Generale;
2) Convocare il Consiglio Generale;
3) Attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio Generale;
4) Nominare e revocare i componenti della Direzione Generale e il Vice Presidente;
5) Garantire l’applicazione dello Statuto;
6) Assumere la direzione editoriale dell’organo di stampa;
7) Mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;
8) Designare i Coordinatori Regionali e i rappresentanti delle Sezioni di Istituti scolastici pro-tempore ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano rispettivamente a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio regionale.
In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti della Direzione Generale.
Art. 11- Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è un organo perfetto di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. I suoi componenti non possono far parte degli organi deliberanti, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Ad esso sono sottoposte, dal Presidente, le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, con esclusione d’ogni altra giurisdizione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Art. 12- Finanza e Patrimonio
Per il funzionamento dell’Associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Generale. In sede di scioglimento, di recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile. Durante la vita dell’Associazione non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.
Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento. Le uscite dalle somme necessarie al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 13- Organizzazione periferica
L’organizzazione periferica della IUniScuola è costituita dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni di Istituto. Le Sezioni di Istituti scolastici e Regionali sono strutture amministrative autonome, il Presidente non risponde delle obbligazioni da queste assunte.
I coordinamenti regionali e le Sezioni di Istituti scolastici, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali ed in conformità al presente Statuto ed al Regolamento, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e di Istituti scolastici sono dichiarati decaduti dalla Direzione Generale che provvede alla nomina di un commissario. La Direzione Generale darà di tale provvedimento adeguata informativa al Consiglio Generale.
Art. 14- Sezioni Regionali
Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione:
• Il Consiglio Regionale
• Il Coordinatore Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dai rappresentanti Sezioni di Istituti scolastici dell’Associazione. Il Consiglio Regionale elegge, tra i suoi membri, il coordinatore regionale.
Al Consiglio Regionale spetta:
1) Svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione;
2) Gestire, in linea con le deliberazioni generali dell’Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell’Associazione.
Art. 15- Sezioni di Istituti scolastici
Organi delle Sezioni di Istituti scolastici sono: l’assemblea degli iscritti e il rappresentante eletto dall’assemblea.
Art. 16- Modifiche statutarie e Regolamento interno
Le modifiche statutarie, proposte in seno al Congresso, sono avanzate a maggioranza e sono approvate con il consenso dei due terzi dei componenti il Congresso.
Per il funzionamento dell’Associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente Statuto, il Consiglio Generale approva apposito Regolamento.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alla norme di legge in materia.
Milano 21.Luglio.2006

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